Informazioni
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Imposta di soggiorno - Comune di Pusiano
Si riepilogano di seguito le principali informazioni relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pusiano.
Decorrenza e periodo di applicazione
L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 1° giugno 2026 ed è richiesta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare.
Giorni imponibili
L'imposta è dovuta per ogni pernottamento, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per ciascun ospite.
Tariffe applicate
| Tipologia struttura | Tariffa |
|---|---|
| Strutture ricettive alberghiere | € 3,00 per persona / notte |
| Strutture ricettive diverse dalle alberghiere: B&B, affittacamere, locazioni brevi, appartamenti turistici ammobiliati e altre strutture extra-alberghiere | € 2,50 per persona / notte |
Pagamento e riversamento
L'ospite corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno.
Il gestore provvede poi al riversamento al Comune con periodicità trimestrale.
Scadenze trimestrali
- 30 aprile - per il 1° trimestre
- 31 luglio - per il 2° trimestre
- 31 ottobre - per il 3° trimestre
- 31 gennaio - per il 4° trimestre dell'anno precedente
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- i residenti nel Comune di Pusiano;
- i minori di anni 14;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Regione Lombardia e un accompagnatore per paziente;
- in caso di malati minori di 18 anni, entrambi i genitori accompagnatori;
- i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie della Regione Lombardia, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica o disability card, e il relativo accompagnatore;
- i genitori che accompagnano minori diversamente abili;
- il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, per esigenze di servizio certificate;
- i soggetti alloggiati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per situazioni sociali, emergenze, calamità o soccorso umanitario;
- i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale arrivati a seguito di flussi non programmati;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che vi svolge attività lavorativa;
- i volontari che prestano servizio in occasione di emergenze o per finalità di soccorso umanitario nel territorio della provincia di Como;
- gli ospiti presso strutture gestite da ONLUS;
- le donne vittime di violenza e i loro figli in pronta accoglienza residenziale di emergenza.