Imposta di soggiorno Comune di Pusiano

Informazioni


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Imposta di soggiorno - Comune di Pusiano

Si riepilogano di seguito le principali informazioni relative all'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Pusiano.

Decorrenza e periodo di applicazione

L'imposta di soggiorno si applica a decorrere dal 1° giugno 2026 ed è richiesta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare.

Giorni imponibili

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento, fino a un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per ciascun ospite.

Tariffe applicate

Tipologia struttura Tariffa
Strutture ricettive alberghiere € 3,00 per persona / notte
Strutture ricettive diverse dalle alberghiere: B&B, affittacamere, locazioni brevi, appartamenti turistici ammobiliati e altre strutture extra-alberghiere € 2,50 per persona / notte

Pagamento e riversamento

L'ospite corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno.

Il gestore provvede poi al riversamento al Comune con periodicità trimestrale.

Scadenze trimestrali

  • 30 aprile - per il 1° trimestre
  • 31 luglio - per il 2° trimestre
  • 31 ottobre - per il 3° trimestre
  • 31 gennaio - per il 4° trimestre dell'anno precedente

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

  • i residenti nel Comune di Pusiano;
  • i minori di anni 14;
  • i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Regione Lombardia e un accompagnatore per paziente;
  • in caso di malati minori di 18 anni, entrambi i genitori accompagnatori;
  • i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie della Regione Lombardia, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica o disability card, e il relativo accompagnatore;
  • i genitori che accompagnano minori diversamente abili;
  • il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, per esigenze di servizio certificate;
  • i soggetti alloggiati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per situazioni sociali, emergenze, calamità o soccorso umanitario;
  • i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale arrivati a seguito di flussi non programmati;
  • il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che vi svolge attività lavorativa;
  • i volontari che prestano servizio in occasione di emergenze o per finalità di soccorso umanitario nel territorio della provincia di Como;
  • gli ospiti presso strutture gestite da ONLUS;
  • le donne vittime di violenza e i loro figli in pronta accoglienza residenziale di emergenza.